Nuovo Codice doganale dell'Unione: cosa cambia davvero
Il Regolamento (UE) 2026/2108 istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'UE e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013. È in vigore dal 20 settembre 2026 e si applica, come regola generale, dal 21 settembre 2027. Qui trovi le novità operative con il riferimento all'articolo dove verificarle.
Pubblicazione GUUE
19 settembre 2026
Entrata in vigore
20 settembre 2026
Applicazione generale
21 settembre 2027
Le disposizioni più importanti modificate
| Ambito | Modifica principale | Dove verificare |
|---|---|---|
| Nuovo CDU e nuova governance | Il Reg. (UE) 2026/2108 sostituisce il Reg. 952/2013 e istituisce l'Autorità doganale dell'UE e il Centro doganale digitale dell'UE (Data Hub). | Articolo 1; articoli 229-265 |
| Responsabilità di importatore ed esportatore | Importatore ed esportatore diventano figure centrali: rispondono degli aspetti doganali e fiscali e della conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali. | Articolo 27; articolo 28 |
| Rappresentanza indiretta | Con cliente UE il rappresentante indiretto è solidalmente responsabile per gli obblighi richiamati; con cliente extra-UE è considerato importatore/esportatore ai fini di tali obblighi. | Articolo 33, punti 2 e 3 |
| AEO + Trust and Check | L'AEO resta. Nasce lo status di operatore economico di fiducia e certificato (Trust and Check), con accesso più profondo ai dati dell'operatore e semplificazioni ulteriori. | Articoli 29-32 |
| EU Customs Data Hub | Si passa da una pluralità di sistemi e dichiarazioni nazionali a un ambiente dati UE centralizzato, sicuro e interoperabile. | Articoli 35-39 |
| Dichiarazioni 2031-2034 | Dal 2031 coesistenza tra dichiarazione e Data Hub; dal 2034, per le categorie indicate dall'art. 285 punto 5, i dati sono forniti o messi a disposizione tramite Data Hub. | Articolo 285, punti 3-6 |
| Rischio e controlli UE | Analisi dei rischi automatizzata e comune, raccomandazioni di controllo, condivisione dei risultati e coordinamento dell'Autorità doganale UE. | Articoli 55-63 |
| E-commerce | Nuova disciplina delle vendite a distanza, IOSS, deposito doganale per vendite a distanza e tassa di gestione dell'Unione. | Articolo 20; articolo 145; articolo 285, punto 2 |
| Decisioni e informazioni vincolanti | Monitoraggio delle decisioni rafforzato; ITV, IVO e informazioni vincolanti sul valore in dogana (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro. | Articoli 8-16 |
| Altre normative applicate dalla dogana | La compliance doganale si integra strutturalmente con sicurezza prodotti, salute, ambiente, proprietà intellettuale, misure restrittive e altre discipline non finanziarie. | Articolo 5; articolo 27, punto 2, lett. c); articolo 28, punto 1, lett. c) |
Le novità, tema per tema
Entrata in vigore e transizione
Il nuovo CDU entra in vigore il 20 settembre 2026 e si applica, come regola generale, dal 21 settembre 2027.
art. 284 · art. 285 · art. 286 · art. 287
Importatore: responsabilità molto più ampia
L'importatore diventa il perno della compliance: dati, dazi e oneri, ma anche conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana.
art. 27, punto 1 · art. 27, punto 2, lett. a)-e) · art. 27, punto 3
Esportatore: obblighi di compliance anche in uscita
Anche in esportazione la conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana diventa un obbligo esplicito.
art. 28, punto 1, lett. a)-e) · art. 28, punto 2, lett. a)-e)
Rappresentanza diretta e indiretta
La rappresentanza indiretta assume un peso nuovo: solidarietà con cliente UE, equiparazione a importatore/esportatore con cliente extra-UE.
art. 33, punti 1-8 · art. 34, punti 1-3
AEO: resta, ma con compliance rafforzata
I due tipi di AEO restano, ma i criteri includono espressamente le violazioni relative alle altre normative applicate dalla dogana.
art. 29, punti 1-11 · art. 30, punti 1-2
Nuovo status Trust and Check
Nasce lo status di operatore di fiducia e certificato, basato sulla disponibilità dei dati aziendali quasi in tempo reale.
art. 31, punti 1-12 · art. 32, punti 1-2
EU Customs Data Hub
Una piattaforma UE centralizzata, sicura e cyberresiliente come punto centrale di scambio dei dati doganali.
art. 35 · art. 36 · art. 37 · art. 38, punti 1-5 · art. 39
Dati, interoperabilità e accessi
Il Data Hub interopera con altri sistemi UE e disciplina gli accessi istituzionali ai dati doganali.
Titolo III · art. 41 · art. 42 · art. 43 · art. 44 · art. 45, punto 1
Gestione del rischio e controlli
La selezione dei controlli si basa in primo luogo sull'analisi automatizzata dei rischi, con raccomandazioni comuni a livello UE.
Titolo IV, capo 2, artt. 55-62 · art. 55, punto 1 · art. 58, punto 1 · art. 60, punto 1 · art. 63
Decisioni doganali
Termini più chiari per completezza della domanda e adozione della decisione, con monitoraggio periodico rafforzato.
art. 8, punti 2-10 · art. 9, punti 1-9 · artt. 10-12 · artt. 13-14
ITV, IVO e valore in dogana vincolante
ITV, IVO e le nuove informazioni vincolanti sul valore in dogana (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro.
art. 15, punti 1-4 · art. 16, punti 1-14
Altre normative applicate dalle autorità doganali
La missione doganale comprende in modo strutturale i rischi non finanziari e i requisiti di prodotto.
art. 2 · art. 5 (definizioni) · art. 27, punto 2, lett. c) · art. 28, punto 1, lett. c)
E-commerce e vendite a distanza
La responsabilità doganale si sposta sull'operatore che vende o facilita la vendita a distanza, con tassa di gestione UE e deposito dedicato.
art. 20, punti 2-7 · art. 145, punti 1-5 · art. 285, punto 2
Regimi speciali e scritture
I regimi speciali restano, ma vengono progressivamente integrati nella logica Data Hub.
Titolo VIII, artt. 125-165 · art. 128, punti 1-3 · art. 129, punti 1-6
Garanzie, obbligazione e pagamento
Il sistema delle garanzie resta, con riduzioni e dispense in presenza dei criteri previsti; AEO-C e Trust and Check pesano molto.
art. 200, punti 1-5 · art. 31, punto 8, lett. c)-e) · art. 205, punto 5 · art. 212, punti 1-2 · art. 213
Autorità doganale dell'Unione europea
Nasce un'Autorità doganale UE con funzioni operative e di coordinamento.
Titolo XII, artt. 229-265 · art. 229 · artt. 230-232 · art. 267 · art. 268
Cooperazione con altre autorità
La cooperazione con vigilanza del mercato, autorità sanitarie e fitosanitarie, fiscali e di contrasto diventa strutturata e periodica.
art. 268, punti 1-3 e paragrafi successivi
Timeline 2026-2034
20/09/2026
Entrata in vigore del regolamento; alcune disposizioni e poteri attuativi si applicano subito.
art. 287, punti 1 e 3
21/09/2027
Applicazione generale del nuovo CDU.
art. 287, punto 2
01/06/2028
Operative le funzionalità del Data Hub necessarie alla prima fase e-commerce.
art. 285, punto 2
01/07/2028
Prima fase Data Hub per vendite a distanza/IOSS; applicazione dell'art. 74 e di altre norme specifiche.
art. 285, punto 2; art. 287, punto 5
28/02/2031
Fino a questa data gli operatori ordinari continuano a presentare la dichiarazione appropriata.
art. 285, punto 3
01/03/2031
Per importatori, esportatori e titolari del transito: dichiarazione oppure Data Hub.
art. 285, punto 4
01/02/2034
Data Hub pienamente operativo.
art. 285, punto 6
01/03/2034
Per i soggetti dell'art. 285 punto 5 le informazioni sono obbligatoriamente fornite o messe a disposizione tramite Data Hub.
art. 285, punto 5
Come cambiano le dichiarazioni dal 2027 al 2034
21/09/2027 → 30/06/2028
Nuovo CDU applicabile, ma resta il modello della dichiarazione doganale appropriata.
01/07/2028 → 28/02/2031
Data Hub operativo per la prima fase vendite a distanza/IOSS; per import, export e transito ordinari continua la dichiarazione.
01/03/2031 → 28/02/2034
Coesistenza: dichiarazione doganale oppure fornitura/messa a disposizione dei dati tramite Data Hub.
dal 01/03/2034
Per i soggetti indicati dall'art. 285 punto 5 il vincolo al regime avviene fornendo o mettendo a disposizione le informazioni tramite Data Hub: non è più prevista l'alternativa della dichiarazione.
Nota importante. È più corretto parlare di superamento progressivo del modello ordinario basato sulla presentazione della dichiarazione, non di semplice "scomparsa della bolletta". Il regolamento non definisce da solo quale sarà l'esatto output documentale futuro (prospetto, ricevuta, identificativo o altra evidenza).
Domande frequenti
Quando entra in vigore il nuovo Codice doganale dell'Unione?
Il Regolamento (UE) 2026/2108 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 19 settembre 2026 ed è entrato in vigore il 20 settembre 2026. L'applicazione generale decorre dal 21 settembre 2027 (art. 287).
Il nuovo CDU abroga il Regolamento 952/2013?
Sì, il Reg. (UE) 2026/2108 istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione e abroga il Reg. (UE) n. 952/2013. Gli atti delegati e di esecuzione esistenti continuano però ad applicarsi finché non vengono sostituiti o abrogati (artt. 284-287).
Cos'è l'EU Customs Data Hub?
È il centro doganale digitale dell'UE: una piattaforma UE centralizzata, sicura e cyberresiliente per lo scambio dei dati con e tra le autorità doganali, che gestisce formalità, controlli, calcolo dell'obbligazione, garanzie e interoperabilità (artt. 35-39).
Cos'è lo status Trust and Check?
È il nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato, riservato a importatori, esportatori e rappresentanti indiretti stabiliti nell'UE con almeno due anni di regolari operazioni doganali e un sistema elettronico che metta a disposizione i dati quasi in tempo reale. Dà accesso a semplificazioni avanzate (artt. 31-32).
La dichiarazione doganale sparisce?
No, non immediatamente. Fino al 28 febbraio 2031 si presenta la dichiarazione appropriata; dal 1° marzo 2031 c'è coesistenza tra dichiarazione e Data Hub; dal 1° marzo 2034, per i soggetti indicati dall'art. 285 punto 5, le informazioni sono fornite tramite Data Hub. Si tratta di un superamento progressivo del modello dichiarativo ordinario (art. 285).
Cosa cambia per il rappresentante doganale indiretto?
Con cliente stabilito nell'UE è solidalmente responsabile per gli obblighi richiamati dall'art. 33 punto 2; con cliente non stabilito nell'UE è considerato importatore o esportatore ai fini degli obblighi degli artt. 27 punto 2 e 28 punto 1.
L'AEO resta valido con il nuovo CDU?
Sì. L'AEO per semplificazioni doganali e l'AEO sicurezza restano, ma i criteri considerano espressamente anche le violazioni relative alle altre normative applicate dalle autorità doganali e il monitoraggio approfondito avviene almeno ogni tre anni (artt. 29-30).
Cosa cambia per l'e-commerce e le vendite a distanza?
Viene individuato l'importatore per le vendite a distanza, è prevista una tassa di gestione UE per articolo e nasce il deposito doganale per vendite a distanza per soggetti IOSS con status Trust and Check. La prima fase operativa nel Data Hub è prevista dal 1° luglio 2028 (art. 20, art. 145, art. 285 punto 2).
Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica sul testo ufficiale: 2026-09-22. Fonte primaria: Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.