Regolamento (UE) 2026/2108

Nuovo Codice doganale dell'Unione: cosa cambia davvero

Il Regolamento (UE) 2026/2108 istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'UE e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013. È in vigore dal 20 settembre 2026 e si applica, come regola generale, dal 21 settembre 2027. Qui trovi le novità operative con il riferimento all'articolo dove verificarle.

Pubblicazione GUUE

19 settembre 2026

Entrata in vigore

20 settembre 2026

Applicazione generale

21 settembre 2027

Le disposizioni più importanti modificate

AmbitoModifica principaleDove verificare
Nuovo CDU e nuova governanceIl Reg. (UE) 2026/2108 sostituisce il Reg. 952/2013 e istituisce l'Autorità doganale dell'UE e il Centro doganale digitale dell'UE (Data Hub).Articolo 1; articoli 229-265
Responsabilità di importatore ed esportatoreImportatore ed esportatore diventano figure centrali: rispondono degli aspetti doganali e fiscali e della conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali.Articolo 27; articolo 28
Rappresentanza indirettaCon cliente UE il rappresentante indiretto è solidalmente responsabile per gli obblighi richiamati; con cliente extra-UE è considerato importatore/esportatore ai fini di tali obblighi.Articolo 33, punti 2 e 3
AEO + Trust and CheckL'AEO resta. Nasce lo status di operatore economico di fiducia e certificato (Trust and Check), con accesso più profondo ai dati dell'operatore e semplificazioni ulteriori.Articoli 29-32
EU Customs Data HubSi passa da una pluralità di sistemi e dichiarazioni nazionali a un ambiente dati UE centralizzato, sicuro e interoperabile.Articoli 35-39
Dichiarazioni 2031-2034Dal 2031 coesistenza tra dichiarazione e Data Hub; dal 2034, per le categorie indicate dall'art. 285 punto 5, i dati sono forniti o messi a disposizione tramite Data Hub.Articolo 285, punti 3-6
Rischio e controlli UEAnalisi dei rischi automatizzata e comune, raccomandazioni di controllo, condivisione dei risultati e coordinamento dell'Autorità doganale UE.Articoli 55-63
E-commerceNuova disciplina delle vendite a distanza, IOSS, deposito doganale per vendite a distanza e tassa di gestione dell'Unione.Articolo 20; articolo 145; articolo 285, punto 2
Decisioni e informazioni vincolantiMonitoraggio delle decisioni rafforzato; ITV, IVO e informazioni vincolanti sul valore in dogana (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro.Articoli 8-16
Altre normative applicate dalla doganaLa compliance doganale si integra strutturalmente con sicurezza prodotti, salute, ambiente, proprietà intellettuale, misure restrittive e altre discipline non finanziarie.Articolo 5; articolo 27, punto 2, lett. c); articolo 28, punto 1, lett. c)

Le novità, tema per tema

Tempistiche

Entrata in vigore e transizione

Il nuovo CDU entra in vigore il 20 settembre 2026 e si applica, come regola generale, dal 21 settembre 2027.

art. 284 · art. 285 · art. 286 · art. 287

Soggetti

Importatore: responsabilità molto più ampia

L'importatore diventa il perno della compliance: dati, dazi e oneri, ma anche conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana.

art. 27, punto 1 · art. 27, punto 2, lett. a)-e) · art. 27, punto 3

Soggetti

Esportatore: obblighi di compliance anche in uscita

Anche in esportazione la conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana diventa un obbligo esplicito.

art. 28, punto 1, lett. a)-e) · art. 28, punto 2, lett. a)-e)

Soggetti

Rappresentanza diretta e indiretta

La rappresentanza indiretta assume un peso nuovo: solidarietà con cliente UE, equiparazione a importatore/esportatore con cliente extra-UE.

art. 33, punti 1-8 · art. 34, punti 1-3

Status

AEO: resta, ma con compliance rafforzata

I due tipi di AEO restano, ma i criteri includono espressamente le violazioni relative alle altre normative applicate dalla dogana.

art. 29, punti 1-11 · art. 30, punti 1-2

Status

Nuovo status Trust and Check

Nasce lo status di operatore di fiducia e certificato, basato sulla disponibilità dei dati aziendali quasi in tempo reale.

art. 31, punti 1-12 · art. 32, punti 1-2

Digitalizzazione

EU Customs Data Hub

Una piattaforma UE centralizzata, sicura e cyberresiliente come punto centrale di scambio dei dati doganali.

art. 35 · art. 36 · art. 37 · art. 38, punti 1-5 · art. 39

Digitalizzazione

Dati, interoperabilità e accessi

Il Data Hub interopera con altri sistemi UE e disciplina gli accessi istituzionali ai dati doganali.

Titolo III · art. 41 · art. 42 · art. 43 · art. 44 · art. 45, punto 1

Controlli

Gestione del rischio e controlli

La selezione dei controlli si basa in primo luogo sull'analisi automatizzata dei rischi, con raccomandazioni comuni a livello UE.

Titolo IV, capo 2, artt. 55-62 · art. 55, punto 1 · art. 58, punto 1 · art. 60, punto 1 · art. 63

Procedure

Decisioni doganali

Termini più chiari per completezza della domanda e adozione della decisione, con monitoraggio periodico rafforzato.

art. 8, punti 2-10 · art. 9, punti 1-9 · artt. 10-12 · artt. 13-14

Informazioni vincolanti

ITV, IVO e valore in dogana vincolante

ITV, IVO e le nuove informazioni vincolanti sul valore in dogana (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro.

art. 15, punti 1-4 · art. 16, punti 1-14

Compliance di prodotto

Altre normative applicate dalle autorità doganali

La missione doganale comprende in modo strutturale i rischi non finanziari e i requisiti di prodotto.

art. 2 · art. 5 (definizioni) · art. 27, punto 2, lett. c) · art. 28, punto 1, lett. c)

E-commerce

E-commerce e vendite a distanza

La responsabilità doganale si sposta sull'operatore che vende o facilita la vendita a distanza, con tassa di gestione UE e deposito dedicato.

art. 20, punti 2-7 · art. 145, punti 1-5 · art. 285, punto 2

Regimi

Regimi speciali e scritture

I regimi speciali restano, ma vengono progressivamente integrati nella logica Data Hub.

Titolo VIII, artt. 125-165 · art. 128, punti 1-3 · art. 129, punti 1-6

Obbligazione

Garanzie, obbligazione e pagamento

Il sistema delle garanzie resta, con riduzioni e dispense in presenza dei criteri previsti; AEO-C e Trust and Check pesano molto.

art. 200, punti 1-5 · art. 31, punto 8, lett. c)-e) · art. 205, punto 5 · art. 212, punti 1-2 · art. 213

Governance

Autorità doganale dell'Unione europea

Nasce un'Autorità doganale UE con funzioni operative e di coordinamento.

Titolo XII, artt. 229-265 · art. 229 · artt. 230-232 · art. 267 · art. 268

Governance

Cooperazione con altre autorità

La cooperazione con vigilanza del mercato, autorità sanitarie e fitosanitarie, fiscali e di contrasto diventa strutturata e periodica.

art. 268, punti 1-3 e paragrafi successivi

Timeline 2026-2034

  1. 20/09/2026

    Entrata in vigore del regolamento; alcune disposizioni e poteri attuativi si applicano subito.

    art. 287, punti 1 e 3

  2. 21/09/2027

    Applicazione generale del nuovo CDU.

    art. 287, punto 2

  3. 01/06/2028

    Operative le funzionalità del Data Hub necessarie alla prima fase e-commerce.

    art. 285, punto 2

  4. 01/07/2028

    Prima fase Data Hub per vendite a distanza/IOSS; applicazione dell'art. 74 e di altre norme specifiche.

    art. 285, punto 2; art. 287, punto 5

  5. 28/02/2031

    Fino a questa data gli operatori ordinari continuano a presentare la dichiarazione appropriata.

    art. 285, punto 3

  6. 01/03/2031

    Per importatori, esportatori e titolari del transito: dichiarazione oppure Data Hub.

    art. 285, punto 4

  7. 01/02/2034

    Data Hub pienamente operativo.

    art. 285, punto 6

  8. 01/03/2034

    Per i soggetti dell'art. 285 punto 5 le informazioni sono obbligatoriamente fornite o messe a disposizione tramite Data Hub.

    art. 285, punto 5

Come cambiano le dichiarazioni dal 2027 al 2034

21/09/2027 → 30/06/2028

Nuovo CDU applicabile, ma resta il modello della dichiarazione doganale appropriata.

01/07/2028 → 28/02/2031

Data Hub operativo per la prima fase vendite a distanza/IOSS; per import, export e transito ordinari continua la dichiarazione.

01/03/2031 → 28/02/2034

Coesistenza: dichiarazione doganale oppure fornitura/messa a disposizione dei dati tramite Data Hub.

dal 01/03/2034

Per i soggetti indicati dall'art. 285 punto 5 il vincolo al regime avviene fornendo o mettendo a disposizione le informazioni tramite Data Hub: non è più prevista l'alternativa della dichiarazione.

Nota importante. È più corretto parlare di superamento progressivo del modello ordinario basato sulla presentazione della dichiarazione, non di semplice "scomparsa della bolletta". Il regolamento non definisce da solo quale sarà l'esatto output documentale futuro (prospetto, ricevuta, identificativo o altra evidenza).

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo Codice doganale dell'Unione?

Il Regolamento (UE) 2026/2108 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 19 settembre 2026 ed è entrato in vigore il 20 settembre 2026. L'applicazione generale decorre dal 21 settembre 2027 (art. 287).

Il nuovo CDU abroga il Regolamento 952/2013?

Sì, il Reg. (UE) 2026/2108 istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione e abroga il Reg. (UE) n. 952/2013. Gli atti delegati e di esecuzione esistenti continuano però ad applicarsi finché non vengono sostituiti o abrogati (artt. 284-287).

Cos'è l'EU Customs Data Hub?

È il centro doganale digitale dell'UE: una piattaforma UE centralizzata, sicura e cyberresiliente per lo scambio dei dati con e tra le autorità doganali, che gestisce formalità, controlli, calcolo dell'obbligazione, garanzie e interoperabilità (artt. 35-39).

Cos'è lo status Trust and Check?

È il nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato, riservato a importatori, esportatori e rappresentanti indiretti stabiliti nell'UE con almeno due anni di regolari operazioni doganali e un sistema elettronico che metta a disposizione i dati quasi in tempo reale. Dà accesso a semplificazioni avanzate (artt. 31-32).

La dichiarazione doganale sparisce?

No, non immediatamente. Fino al 28 febbraio 2031 si presenta la dichiarazione appropriata; dal 1° marzo 2031 c'è coesistenza tra dichiarazione e Data Hub; dal 1° marzo 2034, per i soggetti indicati dall'art. 285 punto 5, le informazioni sono fornite tramite Data Hub. Si tratta di un superamento progressivo del modello dichiarativo ordinario (art. 285).

Cosa cambia per il rappresentante doganale indiretto?

Con cliente stabilito nell'UE è solidalmente responsabile per gli obblighi richiamati dall'art. 33 punto 2; con cliente non stabilito nell'UE è considerato importatore o esportatore ai fini degli obblighi degli artt. 27 punto 2 e 28 punto 1.

L'AEO resta valido con il nuovo CDU?

Sì. L'AEO per semplificazioni doganali e l'AEO sicurezza restano, ma i criteri considerano espressamente anche le violazioni relative alle altre normative applicate dalle autorità doganali e il monitoraggio approfondito avviene almeno ogni tre anni (artt. 29-30).

Cosa cambia per l'e-commerce e le vendite a distanza?

Viene individuato l'importatore per le vendite a distanza, è prevista una tassa di gestione UE per articolo e nasce il deposito doganale per vendite a distanza per soggetti IOSS con status Trust and Check. La prima fase operativa nel Data Hub è prevista dal 1° luglio 2028 (art. 20, art. 145, art. 285 punto 2).

Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica sul testo ufficiale: 2026-09-22. Fonte primaria: Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.