Soggetti
Rappresentanza diretta e indiretta
La rappresentanza indiretta assume un peso nuovo: solidarietà con cliente UE, equiparazione a importatore/esportatore con cliente extra-UE.
Cosa cambia
- Diretta: rappresentanza in nome e per conto del cliente; va dichiarata la veste in cui si agisce e provato il mandato.
- Indiretta con cliente UE: responsabilità solidale con importatore/esportatore per gli obblighi richiamati dall'art. 33 punto 2.
- Indiretta con cliente extra-UE: il rappresentante è considerato importatore/esportatore ai fini degli obblighi richiamati dagli artt. 27 punto 2 e 28 punto 1.
- Il rappresentante con status Trust and Check è riconosciuto come tale in proprio quando opera in rappresentanza indiretta; in rappresentanza diretta il trattamento dipende dallo status del rappresentato.
- Solo un rappresentante AEO-C o Trust and Check può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento e/o vincolare alla libera pratica merci vendute a distanza nei casi previsti.
Impatto pratico
Per gli spedizionieri e i rappresentanti doganali cambia l'analisi del rischio contrattuale: la scelta tra diretta e indiretta diventa una decisione di compliance, non solo operativa.
Dove verificare
- art. 33, punti 1-8
- art. 34, punti 1-3
Riferimenti al Regolamento (UE) 2026/2108. Testo ufficiale su EUR-Lex
Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica: 2026-09-22.