E-commerce

E-commerce e vendite a distanza

La responsabilità doganale si sposta sull'operatore che vende o facilita la vendita a distanza, con tassa di gestione UE e deposito dedicato.

Cosa cambia

  • Viene individuato l'importatore per le vendite a distanza, evitando che il consumatore sia il fulcro degli obblighi doganali nei casi disciplinati.
  • È prevista una tassa di gestione UE fissa per articolo per il trattamento delle vendite a distanza in libera pratica; l'importo è fissato con atto delegato e può essere inferiore per merci provenienti da deposito doganale per vendite a distanza.
  • L'art. 145 introduce il deposito doganale per vendite a distanza, accessibile nei termini previsti a soggetti IOSS con status Trust and Check o ai loro rappresentanti indiretti.

Impatto pratico

Marketplace e venditori a distanza devono strutturarsi come operatori doganali, non come semplici mittenti.

Dove verificare

  • art. 20, punti 2-7
  • art. 145, punti 1-5
  • art. 285, punto 2

Riferimenti al Regolamento (UE) 2026/2108. Testo ufficiale su EUR-Lex

Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica: 2026-09-22.