E-commerce
E-commerce e vendite a distanza
La responsabilità doganale si sposta sull'operatore che vende o facilita la vendita a distanza, con tassa di gestione UE e deposito dedicato.
Cosa cambia
- Viene individuato l'importatore per le vendite a distanza, evitando che il consumatore sia il fulcro degli obblighi doganali nei casi disciplinati.
- È prevista una tassa di gestione UE fissa per articolo per il trattamento delle vendite a distanza in libera pratica; l'importo è fissato con atto delegato e può essere inferiore per merci provenienti da deposito doganale per vendite a distanza.
- L'art. 145 introduce il deposito doganale per vendite a distanza, accessibile nei termini previsti a soggetti IOSS con status Trust and Check o ai loro rappresentanti indiretti.
Impatto pratico
Marketplace e venditori a distanza devono strutturarsi come operatori doganali, non come semplici mittenti.
Dove verificare
- art. 20, punti 2-7
- art. 145, punti 1-5
- art. 285, punto 2
Riferimenti al Regolamento (UE) 2026/2108. Testo ufficiale su EUR-Lex
Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica: 2026-09-22.