Soggetti
Importatore: responsabilità molto più ampia
L'importatore diventa il perno della compliance: dati, dazi e oneri, ma anche conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana.
Cosa cambia
- Fornire o mettere a disposizione i dati richiesti.
- Garantire il pagamento di dazi e altri oneri.
- Garantire la conformità delle merci alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
- Conservare le relative scritture e segnalare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate.
- Regola dello stabilimento nel territorio doganale UE, con eccezioni espressamente previste (tra cui l'importatore rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nell'UE).
Impatto pratico
La responsabilità dell'importatore non è più leggibile soltanto come responsabilità per dati, dazio e IVA: diventa una responsabilità di compliance sulla merce.
Dove verificare
- art. 27, punto 1
- art. 27, punto 2, lett. a)-e)
- art. 27, punto 3
Riferimenti al Regolamento (UE) 2026/2108. Testo ufficiale su EUR-Lex
Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica: 2026-09-22.