Soggetti

Importatore: responsabilità molto più ampia

L'importatore diventa il perno della compliance: dati, dazi e oneri, ma anche conformità della merce alle altre normative applicate dalla dogana.

Cosa cambia

  • Fornire o mettere a disposizione i dati richiesti.
  • Garantire il pagamento di dazi e altri oneri.
  • Garantire la conformità delle merci alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
  • Conservare le relative scritture e segnalare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate.
  • Regola dello stabilimento nel territorio doganale UE, con eccezioni espressamente previste (tra cui l'importatore rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nell'UE).

Impatto pratico

La responsabilità dell'importatore non è più leggibile soltanto come responsabilità per dati, dazio e IVA: diventa una responsabilità di compliance sulla merce.

Dove verificare

  • art. 27, punto 1
  • art. 27, punto 2, lett. a)-e)
  • art. 27, punto 3

Riferimenti al Regolamento (UE) 2026/2108. Testo ufficiale su EUR-Lex

Contenuto informativo, non consulenza legale. Ultima verifica: 2026-09-22.